Articolo 12.
(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS).

        1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali,

 

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ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
        2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

            a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

            b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonché al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;

            c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;

            d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

            e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;

            f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;

            g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue

 

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funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

            h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

            i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

            l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

            m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

        3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
        4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        «5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

            a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

            b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

            c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

            d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di progettazione;

 

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            e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.

        5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».

        5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

            a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

            b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

            c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

            d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

 

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            e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

        6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia domanda.
        7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo.
        8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

            b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

 

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